COSTITUZIONE

ART.1 E’ costituita, a norma della L.266/91, l’ Associazione di volontariato denominata “Associazione Federico Aldrovandi”. L’Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

SEDE

ART.2  L’Associazione ha sede legale a Ferrara, in Via Carlo Bagni n°42. L’eventuale cambiamento di sede all’interno del medesimo Comune non comporta modifiche dell’atto costitutivo, salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l’eventuale cambio di indirizzo.

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.3 L’Associazione opera principalmente nell’ambito della tutela e promozione dei diritti, nell’affermazione del rispetto della vita di tutti e di chi, come Federico, era solo un ragazzo. L’Associazione ha come scopo il sostegno dei valori che mettono al centro la persona umana, il rispetto dei diritti umani e civili e la qualità della vita.

In particolare scopi dell’associazione sono:

  1. la promozione, organizzazione e il sostegno ad iniziative finalizzate alla tutela dei diritti umani e civili;
  2. la promozione del primato del diritto alla vita, all’integrità personale, alla salute, e dei diritti della persona in genere rispetto a tutti gli altri interessi;
  3. la sensibilizzazione e promozione dell’informazione sugli abusi di potere delle forze dell’ordine e di qualunque soggetto in posizione dominante;
  4. la tutela della memoria di Federico Aldrovandi, per evitare offese e strumentalizzazioni;
  5. la promozione, organizzazione ed il sostegno ad iniziative finalizzate alla promozione e al rispetto della legalità e del principio di uguaglianza di fronte alla legge;
  6. la promozione, organizzazione ed il sostegno ad iniziative di informazione e la sensibilizzazione sui temi della pace;
  7. l’organizzazione di attività in ambito culturale, aggregativo, ricreativo e sociale finalizzate alla sensibilizzazione e promozione degli scopi associativi;
  8. l’organizzazione di scambi culturali, aggregativi, ricreativi e sociali;
  9. il sostegno a campagne di Cooperazione e alla formazione di reti di associazioni dai medesimi fini statutari.

Per perseguire questi scopi l’Associazione ritiene fondamentale:

A. sensibilizzare, promuovere e partecipare a campagne per la crescita della giustizia, della pace e della tutela dei diritti dell’uomo, attraverso incontri e convegni pubblici, mostre, dibattiti e meeting;

  1. organizzare la pubblicazione, l’edizione, la divulgazione e la stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audio, video, cd rom ed in genere di supporti digitali nonché di tutto quanto concerne gli scopi dell’associazione;
  2. cooperare con cittadini, associazioni, movimenti, partiti e istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno e purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell’associazione;

D. raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L’Associazione può, inoltre, svolgere attività commerciali e produttive e marginali (di cui all’art. 5, comma1, lettera g, Legge n. 266/91) ed attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIAZIONE

ART.4 L’Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci.

Le attività sono svolte dall’associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta o dai diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall’associazione, nei limiti stabiliti dall’assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

– potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;

– potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con enti pubblici e privati.

Qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione è incompatibile con la qualità di socio.

L’Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

ART.5 Il numero dei soci è illimitato; può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Per iscriversi all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza e dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organismi sociali. Nella domanda devono essere indicate eventuali specializzazioni e competenze, nonché il settore o il progetto in cui si desidera operare.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato; il socio può recedere in qualsiasi momento. Il mancato rinnovo della tessera associativa annuale entro i limiti di tempo stabiliti dal consiglio direttivo o dall’apposito regolamento comporta la automatica decadenza del socio.

ART.6 E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego, motivato, deve essere comunicato all’interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Nell’ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all’atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

ART.7 I soci hanno diritto a:

  • a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
  • ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

I soci hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente. Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.

ART.8 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno e ad osservare le delibere degli organismi sociali. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, salvo il caso previsto dall’articolo 6. La quota sociale rappresenta un versamento obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.

ART.9 La decadenza da socio può avvenire per:

  • decesso o dimissioni;
  • mancato rinnovo della quota associativa;
  • espulsione o radiazione.

ART.10 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda dei casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organismi sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organismi sociali e dei suoi soci;
  • l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione, radiazione è ammesso il ricorso, entro trenta giorni, all’Asseblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.11 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.

I proventi sono costituiti:

  1. dalle quote di iscrizione;
  2. dai contributi associativi;
  3. dai contributi di Enti pubblici o privati;
  4. dai contributi di organismi internazionali;
  5. da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;
  8. h.  rendite di beni mobili o immobili di proprietà dell’associazione.

ART.12 L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ORGANISMI SOCIALI

ART.13 Sono organismi sociali:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e il vicepresidente;

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’incarico.

L’Assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il Collegio dei revisori dei conti e nominarne i membri.

ELEZIONI

ART.14 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni dell’Associazione aventi diritto di voto.

ASSEMBLEE

ART.15 L’assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L’assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell’Associazione o tramite avviso recapitato ad ogni singolo socio almeno 15 giorni prima della data fissata.

L’assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

ART.16 L’assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l’anno.

Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • approva il bilancio consuntivo;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

  • elegge il Consiglio Direttivo e tra questi il Presidente ed il vicepresidente.

ART.17 L’assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

  • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

E’ onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

ART.18 In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci maggiorenni su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

ART.19 Per la validità dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto occorre la presenza di almeno i ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell’Associazione è invece indispensabile il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l’indicazione di voto del delegante sugli argomenti all’ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

ART.20 Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

ART.21 L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.22 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri (comunque in numero dispari) eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.23 Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Definisce inoltre la quota associativa annuale di adesione all’associazione.

ART.24 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente otto volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.25 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti, diversamente il Consiglio potrà nominare un altro socio che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibererà l’eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART.26 Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

A tal fine deve:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio;
  • stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • formulare il regolamento interno;
  • deliberare circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  • accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare circa la cessazione della qualità di socio;
  • ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

PRESIDENTE

ART.27 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (in caso di costituzione, attraverso espressa delibera, da parte dell’Assemblea)

ART.28 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

I revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica.

SCIOGLIMENTO

ART.29 La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con le modalità previste dall’art. 19. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’ 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662; salvo diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

E’ esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART.30 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni.